Art. 55
Costi diretti per il personale in materia di sovvenzioni
In vigore dal 24 giu 2021
Costi diretti per il personale in materia di sovvenzioni
1. I costi diretti per il personale di un’operazione possono essere calcolati a un tasso forfettario fino al 20 % dei costi diretti di tale operazione diversi dai costi diretti per il personale, senza che lo Stato membro sia tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile, a condizione che i costi diretti dell’operazione non comprendano appalti pubblici di lavori o di forniture o servizi il cui valore superi le soglie stabilite all’ della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (49) o all’ della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (50).
Qualora sia applicato un tasso forfettario conformemente al primo comma per l’AMIF, l’ISF e il BMVI, tale tasso forfettario si applica unicamente ai costi diretti dell’operazione non oggetto di appalto pubblico.
2. Al fine di determinare i costi diretti per il personale si può calcolare una tariffa oraria in uno dei modi seguenti:
a)
dividendo i più recenti costi del lavoro lordi documentati per il personale, se annui, per 1 720 ore nel caso di lavoro a tempo pieno, o per la corrispondente quota proporzionale a 1 720 ore nel caso di lavoro a tempo parziale;
b)
dividendo i più recenti costi del lavoro lordi documentati per il personale, se mensili, per la media delle ore lavorate mensili della persona interessata in conformità delle norme nazionali applicabili menzionate nel contratto di lavoro o di impiego o nella decisione di nomina (denominati atto di impiego).
3. Quando si applica la tariffa oraria calcolata in conformità del paragrafo 2, il totale delle ore dichiarate per persona per un dato anno o mese non supera il numero di ore utilizzato per il calcolo della tariffa oraria.
4. Qualora non siano disponibili, i costi del lavoro annui lordi per il personale possono essere desunti dai costi del lavoro lordi per il personale disponibili documentati o dall’atto di impiego, debitamente rapportati a un periodo di dodici mesi.
5. Per le persone che lavorano all’operazione con un incarico a tempo parziale, i costi per il personale possono essere calcolati come percentuale fissa dei costi del lavoro lordi per il personale, corrispondente a una percentuale fissa del tempo di lavoro dedicato all’operazione mensilmente, senza l’obbligo di istituire un sistema separato di registrazione delle ore lavorate. Il datore di lavoro rilascia ai dipendenti un documento che stabilisce tale percentuale fissa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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