Art. 54

Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti in materia di sovvenzioni

In vigore dal 24 giu 2021
Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti in materia di sovvenzioni Se si applica un tasso forfettario per coprire i costi indiretti di un’operazione, esso può basarsi su uno degli elementi seguenti: a) fino al 7 % dei costi diretti ammissibili, nel qual caso lo Stato membro non è tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile; b) fino al 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale, nel qual caso lo Stato membro non è tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile; c) fino al 25 % dei costi diretti ammissibili, a condizione che il tasso sia calcolato in conformità dell’, paragrafo 3, lettera a). Inoltre, se lo Stato membro ha calcolato un tasso forfettario in conformità dell’, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, tale tasso fisso può essere utilizzato per un’operazione analoga ai fini della lettera c) del presente articolo.
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In sintesi

La disposizione stabilisce diverse opzioni per finanziare a tasso forfettario i costi indiretti di un'operazione. Si può applicare una percentuale fino al 7% dei costi diretti ammissibili oppure fino al 15% dei costi diretti ammissibili per il personale, e in entrambi i casi lo Stato membro non deve fare calcoli per determinare il tasso. In alternativa, si può arrivare fino al 25% dei costi diretti ammissibili, a patto che il tasso sia calcolato secondo una specifica metodologia indicata. Infine, un tasso forfettario già calcolato secondo il precedente regolamento per un'operazione analoga può essere riutilizzato per questa opzione fino al 25%.

Perché esiste questa norma

La norma definisce le modalità e le percentuali per calcolare e coprire i costi indiretti di un'operazione tramite un tasso forfettario nell'ambito delle sovvenzioni.

A chi si applica

Si applica agli Stati membri e ai soggetti che gestiscono o beneficiano di sovvenzioni e operazioni in cui si richiede la copertura dei costi indiretti a tasso forfettario.

Esempio pratico

Un ente che riceve una sovvenzione per un progetto decide di coprire i propri costi indiretti applicando automaticamente il 7% sul totale dei costi diretti ammissibili. In questo modo, lo Stato membro che gestisce il finanziamento riconosce tale quota senza dover svolgere ulteriori calcoli per determinare il tasso. In alternativa, l'ente potrebbe scegliere di calcolare i costi indiretti applicando il 15% esclusivamente sulle spese dirette del personale.

Adempimenti e conseguenze

Per applicare il tasso fino al 25% dei costi diretti ammissibili, sussiste l'obbligo di calcolare il tasso in conformità dell'articolo 53, paragrafo 3, lettera a); il testo non prevede sanzioni.

Domande frequenti

Quando non è necessario che lo Stato membro esegua un calcolo per determinare il tasso applicabile?Il calcolo non è richiesto se si applica un tasso forfettario fino al 7% dei costi diretti ammissibili oppure fino al 15% dei costi diretti ammissibili per il personale.
Quale condizione serve per applicare un tasso forfettario fino al 25% dei costi diretti ammissibili?È necessario che il tasso sia calcolato in conformità dell’articolo 53, paragrafo 3, lettera a).
È possibile utilizzare tassi forfettari calcolati in base al regolamento (UE) n. 1303/2013?Sì, se lo Stato membro ha calcolato un tasso forfettario in conformità dell'articolo 67, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, tale tasso fisso può essere utilizzato per un'operazione analoga ai fini dell'applicazione del tasso fino al 25%.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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