Art. 54
Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti in materia di sovvenzioni
In vigore dal 24 giu 2021
Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti in materia di sovvenzioni
Se si applica un tasso forfettario per coprire i costi indiretti di un’operazione, esso può basarsi su uno degli elementi seguenti:
a)
fino al 7 % dei costi diretti ammissibili, nel qual caso lo Stato membro non è tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile;
b)
fino al 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale, nel qual caso lo Stato membro non è tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile;
c)
fino al 25 % dei costi diretti ammissibili, a condizione che il tasso sia calcolato in conformità dell’, paragrafo 3, lettera a).
Inoltre, se lo Stato membro ha calcolato un tasso forfettario in conformità dell’, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, tale tasso fisso può essere utilizzato per un’operazione analoga ai fini della lettera c) del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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