Art. 54
Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti in materia di sovvenzioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti in materia di sovvenzioni
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La disposizione stabilisce diverse opzioni per finanziare a tasso forfettario i costi indiretti di un'operazione. Si può applicare una percentuale fino al 7% dei costi diretti ammissibili oppure fino al 15% dei costi diretti ammissibili per il personale, e in entrambi i casi lo Stato membro non deve fare calcoli per determinare il tasso. In alternativa, si può arrivare fino al 25% dei costi diretti ammissibili, a patto che il tasso sia calcolato secondo una specifica metodologia indicata. Infine, un tasso forfettario già calcolato secondo il precedente regolamento per un'operazione analoga può essere riutilizzato per questa opzione fino al 25%.
La norma definisce le modalità e le percentuali per calcolare e coprire i costi indiretti di un'operazione tramite un tasso forfettario nell'ambito delle sovvenzioni.
Si applica agli Stati membri e ai soggetti che gestiscono o beneficiano di sovvenzioni e operazioni in cui si richiede la copertura dei costi indiretti a tasso forfettario.
Un ente che riceve una sovvenzione per un progetto decide di coprire i propri costi indiretti applicando automaticamente il 7% sul totale dei costi diretti ammissibili. In questo modo, lo Stato membro che gestisce il finanziamento riconosce tale quota senza dover svolgere ulteriori calcoli per determinare il tasso. In alternativa, l'ente potrebbe scegliere di calcolare i costi indiretti applicando il 15% esclusivamente sulle spese dirette del personale.
Per applicare il tasso fino al 25% dei costi diretti ammissibili, sussiste l'obbligo di calcolare il tasso in conformità dell'articolo 53, paragrafo 3, lettera a); il testo non prevede sanzioni.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.