Art. 56

Finanziamento a tasso forfettario dei costi ammissibili diversi dai costi diretti per il personale in materia di sovvenzioni

In vigore dal 24 giu 2021
Finanziamento a tasso forfettario dei costi ammissibili diversi dai costi diretti per il personale in materia di sovvenzioni 1.   Un tasso forfettario fino al 40 % dei costi diretti ammissibili per il personale può essere utilizzato per coprire i costi ammissibili residui di un’operazione. Lo Stato membro non è tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile. 2.   Per le operazioni sostenute dal FESR dal FSE+, dal JTF, dall’AMIF, dall’ISF e dal BMVI, e, le retribuzioni e le indennità versate ai partecipanti sono considerate costi ammissibili aggiuntivi non inclusi nel tasso forfettario. 3.   Il tasso forfettario di cui al paragrafo 1 non si applica ai costi per il personale calcolati in base al tasso forfettario di cui all’, paragrafo 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:1060:oj#art-56

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Finanziamento a tasso forfettario dei costi ammissibili diversi dai costi diretti per il personale in materia di sovvenzioni (Art. 56 Regolamento (UE) 2021/1060) — Testo vigente | Portale Normativo