Art. 56
Finanziamento a tasso forfettario dei costi ammissibili diversi dai costi diretti per il personale in materia di sovvenzioni
In vigore dal 24 giu 2021
Finanziamento a tasso forfettario dei costi ammissibili diversi dai costi diretti per il personale in materia di sovvenzioni
1. Un tasso forfettario fino al 40 % dei costi diretti ammissibili per il personale può essere utilizzato per coprire i costi ammissibili residui di un’operazione. Lo Stato membro non è tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile.
2. Per le operazioni sostenute dal FESR dal FSE+, dal JTF, dall’AMIF, dall’ISF e dal BMVI, e, le retribuzioni e le indennità versate ai partecipanti sono considerate costi ammissibili aggiuntivi non inclusi nel tasso forfettario.
3. Il tasso forfettario di cui al paragrafo 1 non si applica ai costi per il personale calcolati in base al tasso forfettario di cui all’, paragrafo 1.
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