Art. 57

Sovvenzioni soggette a condizioni

In vigore dal 24 giu 2021
Sovvenzioni soggette a condizioni 1.   Gli Stati membri possono prevedere sovvenzioni per i beneficiari soggette a condizioni, da restituire totalmente o parzialmente come precisato nel documento che specifica le condizioni per il sostegno. 2.   I rimborsi da parte del beneficiario sono effettuati secondo le condizioni convenute dall’autorità di gestione e dal beneficiario. 3.   Gli Stati membri reimpiegano le risorse restituite dal beneficiario allo stesso scopo o in linea con gli obiettivi del programma pertinente entro il 31 dicembre 2030 sotto forma di sovvenzioni soggette a condizioni o di strumento finanziario o tramite un’altra forma di sostegno. Gli importi restituiti e le informazioni sul loro reimpiego figurano nella relazione finale in materia di performance. 4.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le risorse siano tenute in contabilità separate o con codici contabili appropriati. 5.   Le risorse dell’Unione restituite in qualsiasi momento dai beneficiari, ma non reimpiegate entro il 31 dicembre 2030 sono restituite al bilancio dell’Unione conformemente all’.
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Sovvenzioni soggette a condizioni (Art. 57 Regolamento (UE) 2021/1060) — Testo vigente | Portale Normativo