Art. 59

Attuazione degli strumenti finanziari

In vigore dal 24 giu 2021
Attuazione degli strumenti finanziari 1.   Gli strumenti finanziari attuati direttamente dall’autorità di gestione possono fornire solo prestiti o garanzie. L’autorità di gestione stabilisce i termini e le condizioni dei contributi del programma allo strumento finanziario in un documento strategico che comprenda tutti gli elementi indicati nell’allegato X. 2.   Gli strumenti finanziari attuati sotto la responsabilità dell’autorità di gestione possono consistere in una delle forme seguenti: a) investimento di risorse del programma nel capitale di una persona giuridica; b) blocchi separati di conti finanziari o fiduciari. L’autorità di gestione seleziona l’organismo che attua uno strumento finanziario. 3.   L’autorità di gestione può procedere all’aggiudicazione diretta di un contratto per l’attuazione di uno strumento finanziario: a) alla BEI; b) a istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione; c) a una banca o a un istituto di proprietà dello Stato costituiti come entità giuridiche che svolgono attività finanziarie su base professionale e soddisfano tutte le condizioni seguenti: i) non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, a eccezione di forme di partecipazione di capitali privati prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non comportano controllo o potere di veto né consentono l’esercizio di un’influenza determinante sulla banca o sull’istituto in questione, e a eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non conferiscono alcuna influenza sulle decisioni riguardanti la gestione corrente dello strumento finanziario sostenuto dai fondi; ii) operano con un mandato pubblico, conferito dall’autorità competente di uno Stato membro a livello nazionale o regionale, che comprende, come parte o totalità dei loro compiti, lo svolgimento di attività di sviluppo economico che contribuiscono agli obiettivi dei fondi; iii) svolgono, come parte o totalità dei loro compiti, attività di sviluppo economico che contribuiscono agli obiettivi dei fondi in regioni, settori o ambiti strategici per i quali l’accesso ai finanziamenti da fonti di mercato non è generalmente disponibile o sufficiente; iv) operano senza l’obiettivo primario di massimizzare i profitti, ma garantiscono la sostenibilità finanziaria a lungo termine delle loro attività; v) garantiscono che l’aggiudicazione diretta di un contratto di cui alla lettera b) non accordi alcun vantaggio diretto o indiretto ad attività commerciali attraverso misure adeguate conformemente al diritto applicabile; vi) sono soggetti alla vigilanza di un’autorità indipendente conformemente al diritto applicabile; d) altri organismi, anche rientranti nell’ambito di applicazione dell’ della direttiva 2014/24/UE. 4.   Se l’organismo selezionato dall’autorità di gestione attua un fondo di partecipazione, tale organismo può procedere a sua volta alla selezione di altri organismi per attuare fondi specifici. 5.   I termini e le condizioni dei contributi dei programmi a strumenti finanziari attuati in conformità del paragrafo 2 sono stabiliti in accordi di finanziamento tra: a) i rappresentanti debitamente autorizzati dell’autorità di gestione e l’organismo che attua un fondo di partecipazione, se applicabile; b) i rappresentanti debitamente autorizzati dell’autorità di gestione o, ove applicabile, dell’organismo che attua un fondo di partecipazione e l’organismo che attua un fondo specifico. Gli accordi di finanziamento comprendono tutti gli elementi indicati nell’allegato X. 6.   La responsabilità finanziaria dell’autorità di gestione non supera l’importo impegnato dall’autorità di gestione a favore dello strumento finanziario nell’ambito del pertinente accordo di finanziamento. 7.   Gli organismi che attuano gli strumenti finanziari interessati, o, nel contesto di garanzie, l’organismo che fornisce i prestiti sottostanti, sostengono i destinatari finali, tenendo in debito conto gli obiettivi del programma e la potenziale autosufficienza finanziaria dell’investimento, come spiegata nel piano economico o in un documento equivalente. La selezione dei destinatari finali è trasparente e non dà luogo a conflitti di interessi. 8.   Il cofinanziamento nazionale di un programma può essere fornito dall’autorità di gestione o a livello di fondi di partecipazione, o a livello di fondi specifici, o a livello di investimenti a favore dei destinatari finali, in conformità delle norme specifiche di ciascun fondo. Se il cofinanziamento nazionale è fornito a livello di investimenti a favore dei destinatari finali, l’organismo che attua gli strumenti finanziari conserva le prove documentali che dimostrano l’ammissibilità delle spese sottostanti. 9.   L’autorità di gestione che attua direttamente lo strumento finanziario a norma del paragrafo 1 del presente articolo, o l’organismo che attua lo strumento finanziario a norma del paragrafo 2 del presente articolo, tengono contabilità separate o adottano un codice contabile per ciascuna priorità o, nel caso del FEAMPA, ciascun obiettivo specifico e, ove applicabile, ciascuna categoria di regioni per ciascun contributo del programma, e osservano la stessa distinzione per le risorse indicate rispettivamente agli .
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