Art. 60

Interessi e altre plusvalenze generate dal sostegno dei fondi agli strumenti finanziari

In vigore dal 24 giu 2021
Interessi e altre plusvalenze generate dal sostegno dei fondi agli strumenti finanziari 1.   Il sostegno erogato dai fondi agli strumenti finanziari è depositato su conti presso istituti finanziari domiciliati negli Stati membri ed è gestito secondo le regole della gestione attiva della tesoreria e il principio della sana gestione finanziaria. 2.   Gli interessi e le altre plusvalenze imputabili al sostegno dei fondi erogato a strumenti finanziari sono utilizzati per lo stesso obiettivo o gli stessi obiettivi del sostegno iniziale fornito dai fondi, compreso per il pagamento delle commissioni di gestione e il rimborso dei costi di gestione sostenuti dagli organismi che attuano lo strumento finanziario conformemente all’, paragrafo 1, lettera d), nello stesso strumento finanziario oppure, se lo strumento finanziario è stato liquidato, in altri strumenti finanziari o altre forme di sostegno per ulteriori investimenti a favore di destinatari finali fino alla fine del periodo di ammissibilità. 3.   Gli interessi e le altre plusvalenze di cui al paragrafo 2 non utilizzati in conformità di detta disposizione sono detratti dalla contabilità presentata per il periodo contabile finale.
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Interessi e altre plusvalenze generate dal sostegno dei fondi agli strumenti finanziari (Art. 60 Regolamento (UE) 2021/1060) — Testo vigente | Portale Normativo