Art. 58

Strumenti finanziari

In vigore dal 24 giu 2021
Strumenti finanziari 1.   Le autorità di gestione possono fornire contributi di programma, da uno o più programmi, a strumenti finanziari esistenti o nuovi istituiti a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero e attuati direttamente dall’autorità di gestione, o sotto la sua responsabilità, che contribuiscono al conseguimento di obiettivi specifici. 2.   Gli strumenti finanziari forniscono sostegno ai destinatari finali solo per investimenti in beni materiali e immateriali nonché in capitale circolante, che si prevede siano finanziariamente sostenibili e che non reperiscono finanziamenti sufficienti da fonti di mercato. Tale sostegno è conforme alle norme applicabili dell’Unione in materia di aiuti di Stato. Tale sostegno è fornito solo per gli elementi degli investimenti che non sono materialmente completati o pienamente attuati alla data della decisione di investimento. 3.   Il sostegno opportuno dei fondi erogato mediante strumenti finanziari si basa su una valutazione ex ante redatta sotto la responsabilità dell’autorità di gestione. La valutazione ex ante è completata prima che le autorità di gestione eroghino contributi del programma a strumenti finanziari. La valutazione ex ante comprende almeno gli elementi seguenti: a) l’importo proposto del contributo del programma a uno strumento finanziario e l’effetto leva stimato, accompagnati da una breve giustificazione; b) i prodotti finanziari che si propone di offrire, compresa l’eventuale necessità di trattamento differenziato degli investitori; c) il gruppo proposto di destinatari finali; d) il contributo previsto dello strumento finanziario al conseguimento di obiettivi specifici. La valutazione ex ante può essere riveduta o aggiornata, può riguardare una parte o l’intero territorio dello Stato membro, e può basarsi su valutazioni ex ante esistenti o aggiornate. 4.   Il sostegno ai destinatari finali può essere combinato con il sostegno da qualsiasi fondo o altro strumento dell’Unione, e può riguardare la stessa voce di spesa. In tale caso il sostegno del fondo erogato a titolo dello strumento finanziario, che fa parte di un’operazione di strumenti finanziari, non è dichiarato alla Commissione al fine di ricevere sostegno in un’altra forma, da un altro fondo o da un altro strumento dell’Unione. 5.   Gli strumenti finanziari possono essere combinati con un sostegno del programma sotto forma di sovvenzioni in una singola operazione di strumenti finanziari, all’interno di un unico accordo di finanziamento, nel quale le due forme distinte di sostegno sono erogate dall’organismo che attua lo strumento finanziario. In tal caso le regole applicabili agli strumenti finanziari si applicano a tale singola operazione di strumenti finanziari. Il sostegno del programma sotto forma di sovvenzioni è collegato direttamente allo strumento finanziario e necessario per lo stesso, e non supera il valore degli investimenti sostenuti dal prodotto finanziario. 6.   Nel caso di sostegno combinato di cui ai paragrafi 4 e 5, si tiene una contabilità separata per ciascuna fonte di sostegno. 7.   La somma di tutte le forme di sostegno combinato non supera l’importo totale della voce di spesa interessata. Le sovvenzioni non sono usate per rimborsare sostegno ricevuto da strumenti finanziari. Gli strumenti finanziari non sono usati per prefinanziare sovvenzioni.
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In sintesi

Le autorità di gestione possono destinare risorse dei programmi a strumenti finanziari nuovi o già esistenti a vari livelli territoriali. Tali strumenti sostengono destinatari finali per investimenti materiali, immateriali e capitale circolante finanziariamente sostenibili ma privi di sufficiente credito di mercato, purché non ancora completati e conformi alle norme sugli aiuti di Stato. L'erogazione dei fondi richiede una preventiva valutazione ex ante che stimi importi, effetto leva, prodotti offerti e destinatari. Gli strumenti possono essere combinati con sovvenzioni o altri fondi dell'Unione sulla stessa spesa, a patto che non si superi il costo totale e si mantenga una contabilità separata per ogni fonte. È vietato usare sovvenzioni per rimborsare strumenti finanziari o usare questi ultimi per prefinanziare sovvenzioni.

Perché esiste questa norma

La norma disciplina l'impiego e la gestione degli strumenti finanziari sostenuti dai fondi europei per finanziare investimenti sostenibili che faticano a reperire risorse sul mercato. L'obiettivo è definire requisiti, condizioni di cumulabilità con sovvenzioni o altri fondi e obblighi preliminari di valutazione.

A chi si applica

Si applica alle autorità di gestione dei programmi, agli organismi che attuano gli strumenti finanziari e ai destinatari finali che richiedono il sostegno per i propri investimenti.

Esempio pratico

Un'autorità di gestione regionale istituisce un fondo di garanzia per supportare le piccole imprese nell'acquisto di macchinari e nella copertura del capitale circolante. L'intervento viene erogato solo dopo aver redatto una valutazione ex ante e abbinato a un contributo a fondo perduto, tenendo conti separati e senza eccedere la spesa complessiva.

Adempimenti e conseguenze

È obbligatorio completare una valutazione ex ante sotto la responsabilità dell'autorità di gestione prima di erogare i contributi. In caso di sostegno combinato, sussiste l'obbligo di tenere una contabilità separata per ciascuna fonte di finanziamento; la spesa complessiva non può superare l'importo totale della voce di spesa, le sovvenzioni non possono essere usate per rimborsare strumenti finanziari e gli strumenti finanziari non possono prefinanziare sovvenzioni.

Domande frequenti

Quali investimenti possono beneficiare del sostegno tramite strumenti finanziari?Possono essere sostenuti investimenti in beni materiali, beni immateriali e capitale circolante, purché ritenuti finanziariamente sostenibili, privi di adeguato finanziamento di mercato e non ancora materialmente completati o pienamente attuati alla data della decisione di investimento.
Cosa deve contenere la valutazione ex ante prima dell'erogazione delle risorse?Deve comprendere l'importo proposto con la stima dell'effetto leva e relativa giustificazione, i prodotti finanziari offerti (incluso l'eventuale trattamento differenziato degli investitori), il gruppo di destinatari finali e il contributo atteso agli obiettivi specifici.
È possibile combinare strumenti finanziari e sovvenzioni per la stessa spesa?Sì, possono essere combinati anche all'interno di una singola operazione e di un unico accordo, purché la sovvenzione sia direttamente collegata e necessaria, non superi il valore degli investimenti sostenuti, non si ecceda il costo totale e si tenga una contabilità separata per ciascuna fonte.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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