Art. 58
Strumenti finanziari
In vigore dal 24 giu 2021
Strumenti finanziari
1. Le autorità di gestione possono fornire contributi di programma, da uno o più programmi, a strumenti finanziari esistenti o nuovi istituiti a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero e attuati direttamente dall’autorità di gestione, o sotto la sua responsabilità, che contribuiscono al conseguimento di obiettivi specifici.
2. Gli strumenti finanziari forniscono sostegno ai destinatari finali solo per investimenti in beni materiali e immateriali nonché in capitale circolante, che si prevede siano finanziariamente sostenibili e che non reperiscono finanziamenti sufficienti da fonti di mercato. Tale sostegno è conforme alle norme applicabili dell’Unione in materia di aiuti di Stato.
Tale sostegno è fornito solo per gli elementi degli investimenti che non sono materialmente completati o pienamente attuati alla data della decisione di investimento.
3. Il sostegno opportuno dei fondi erogato mediante strumenti finanziari si basa su una valutazione ex ante redatta sotto la responsabilità dell’autorità di gestione. La valutazione ex ante è completata prima che le autorità di gestione eroghino contributi del programma a strumenti finanziari.
La valutazione ex ante comprende almeno gli elementi seguenti:
a)
l’importo proposto del contributo del programma a uno strumento finanziario e l’effetto leva stimato, accompagnati da una breve giustificazione;
b)
i prodotti finanziari che si propone di offrire, compresa l’eventuale necessità di trattamento differenziato degli investitori;
c)
il gruppo proposto di destinatari finali;
d)
il contributo previsto dello strumento finanziario al conseguimento di obiettivi specifici.
La valutazione ex ante può essere riveduta o aggiornata, può riguardare una parte o l’intero territorio dello Stato membro, e può basarsi su valutazioni ex ante esistenti o aggiornate.
4. Il sostegno ai destinatari finali può essere combinato con il sostegno da qualsiasi fondo o altro strumento dell’Unione, e può riguardare la stessa voce di spesa. In tale caso il sostegno del fondo erogato a titolo dello strumento finanziario, che fa parte di un’operazione di strumenti finanziari, non è dichiarato alla Commissione al fine di ricevere sostegno in un’altra forma, da un altro fondo o da un altro strumento dell’Unione.
5. Gli strumenti finanziari possono essere combinati con un sostegno del programma sotto forma di sovvenzioni in una singola operazione di strumenti finanziari, all’interno di un unico accordo di finanziamento, nel quale le due forme distinte di sostegno sono erogate dall’organismo che attua lo strumento finanziario. In tal caso le regole applicabili agli strumenti finanziari si applicano a tale singola operazione di strumenti finanziari. Il sostegno del programma sotto forma di sovvenzioni è collegato direttamente allo strumento finanziario e necessario per lo stesso, e non supera il valore degli investimenti sostenuti dal prodotto finanziario.
6. Nel caso di sostegno combinato di cui ai paragrafi 4 e 5, si tiene una contabilità separata per ciascuna fonte di sostegno.
7. La somma di tutte le forme di sostegno combinato non supera l’importo totale della voce di spesa interessata. Le sovvenzioni non sono usate per rimborsare sostegno ricevuto da strumenti finanziari. Gli strumenti finanziari non sono usati per prefinanziare sovvenzioni.
Storico versioni
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