Questo termine è definito da 2 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
to dai paesi partecipanti quale responsabile della gestione del programma
Fonte: reg-2014-08-18-897 — art. 2 →le autorità o gli organismi pubblici o privati, nazionali, regionali o locali designati dallo Stato membro per la gestione di un intervento ai fini del presente regolamento oppure lo Stato membro allorché sia il medesimo ad esercitare detta funzione. Qualora lo Stato membro designi una autorità di gestione diversa da sé stesso, definisce tutte le modalità dei suoi rapporti con l'autorità di gestione e dei rapporti di quest'ultima con l'autorità o organismo che funge da autorità di pagamento per l'intervento in questione
Fonte: reg-1999-06-21-1260 — art. 9 →