Art. 2

Definizioni

In vigore dal 18 ago 2014
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «programma» un programma operativo congiunto ai sensi dell' del regolamento (UE) n. 232/2014; b) «paesi partecipanti» l'insieme degli Stati membri, i paesi partner della cooperazione transfrontaliera e qualsiasi paese dello Spazio economico europeo partecipanti a un programma; c) «documento di programmazione» il documento di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 232/2014, che definisce gli obiettivi strategici, l'elenco dei programmi, la loro assegnazione indicativa pluriennale e l'ammissibilità geografica; d) «area del programma» le regioni principali, le regioni limitrofe, i centri sociali, economici o culturali importanti e le entità territoriali di cui all', paragrafi 3 e 4 rispettivamente, del regolamento (UE) n. 232/2014; e) «regioni principali» le unità territoriali di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 232/2014 e le zone di frontiera delle entità geografiche contemplate dallo strumento di assistenza preadesione e dei paesi dello Spazio economico europeo indicati nel documento di programmazione; f) «regioni limitrofe» le unità territoriali di cui all', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 232/2014 e le unità limitrofe alle regioni principali delle entità geografiche contemplate dallo strumento di assistenza preadesione e dei paesi dello Spazio economico europeo; g) «comitato congiunto di controllo» il comitato congiunto incaricato di sorvegliare l'attuazione del programma; h) «autorità di gestione» l'autorità o l'organismo designato dai paesi partecipanti quale responsabile della gestione del programma; i) «autorità nazionale» l'entità designata da ciascun paese partecipante alla quale spetta in definitiva il compito di sostenere l'autorità di gestione nell'attuazione del programma sul proprio territorio; j) «segretariato tecnico congiunto» l'organismo istituito dai paesi partecipanti per coadiuvare gli organismi del programma; k) «strumenti finanziari» le misure di sostegno finanziario dell'Unione fornite a titolo complementare per conseguire uno o più obiettivi strategici specifici dell'Unione. Tali strumenti possono assumere la forma di investimenti azionari o quasi-azionari, prestiti o garanzie, o altri strumenti di condivisione del rischio, e possono, se del caso, essere associati a sovvenzioni; l) «paesi partner della cooperazione transfrontaliera» i paesi e territori elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 232/2014, la Federazione russa e i beneficiari elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 231/2014, in caso di cofinanziamento nell'ambito di quest'ultimo; m) «irregolarità» qualsiasi violazione di una convenzione di finanziamento, di un contratto o del diritto applicabile, derivante da un'azione o da un'omissione di un operatore economico coinvolto nell'attuazione del programma, che arrechi o possa arrecare pregiudizio al bilancio dell'Unione mediante l'imputazione di spese indebite al bilancio dell'Unione; n) «contributo dell'Unione» la parte della spesa ammissibile del programma o del progetto finanziata dall'Unione; o) «contratto» qualsiasi contratto d'appalto o di sovvenzione stipulato nel quadro di un programma; p) «grandi progetti di infrastrutture» i progetti che comportano una serie di opere, attività o servizi intesi a svolgere una funzione indivisibile ben definita perseguendo obiettivi chiaramente identificati di interesse comune per realizzare investimenti aventi un impatto e vantaggi transfrontalieri e in cui una quota di bilancio di almeno 2,5 milioni di EUR sia assegnata all'acquisizione di infrastrutture; q) «organismo intermedio» ogni organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'autorità di gestione o che svolge mansioni per conto di questa in relazione all'attuazione dei progetti da parte dei beneficiari; r) «contraente» una persona fisica o giuridica con la quale è stato stipulato un contratto d'appalto; s) «beneficiario» una persona fisica o giuridica con la quale è stato stipulato un contratto di sovvenzione; t) «esercizio contabile» il periodo che va dal 1o luglio al 30 giugno, tranne per il primo esercizio, relativamente al quale si intende il periodo che va dalla data di inizio dell'ammissibilità della spesa al 30 giugno 2015. L'esercizio contabile finale andrà dal 1o luglio 2023 al 30 settembre 2024. Nel caso della gestione indiretta con un'organizzazione internazionale ai sensi dell', l'esercizio contabile coincide con l'esercizio finanziario; u) «esercizio finanziario» il periodo che va dal 1o gennaio al 31 dicembre.
Storico versioni

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