Art. 9

Convenzioni di finanziamento con i paesi partner della cooperazione transfrontaliera che partecipano al cofinanziamento

In vigore dal 18 ago 2014
Convenzioni di finanziamento con i paesi partner della cooperazione transfrontaliera che partecipano al cofinanziamento 1.   Quando il cofinanziamento di un paese partner della cooperazione transfrontaliera viene trasferito all'autorità di gestione, la convenzione di finanziamento di cui all' viene firmata anche dagli altri Stati membri partecipanti e dagli altri paesi partner della cooperazione transfrontaliera e dall'autorità di gestione o dal paese che ospita quest'ultima. 2.   La convenzione di finanziamento contiene disposizioni riguardanti il cofinanziamento del paese partner della cooperazione transfrontaliera, quali: a) importo; b) impiego previsto e condizioni d'uso del cofinanziamento, comprese le condizioni per la presentazione delle domande; c) modalità di pagamento; d) gestione finanziaria; e) conservazione dei documenti; f) obblighi di rendicontazione; g) verifiche e controlli; h) irregolarità e recuperi.
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