Art. 11
Metodi di attuazione
In vigore dal 18 ago 2014
Metodi di attuazione
I programmi sono generalmente attuati in gestione concorrente con gli Stati membri, in conformità dell' del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. I paesi partecipanti possono proporre l'attuazione in gestione indiretta da parte di un paese partner della cooperazione transfrontaliera o di un'organizzazione internazionale in conformità dell' del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
I programmi attuati in gestione indiretta sono disciplinati dalla parte terza del presente regolamento.
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