Art. 13

Fonti di cofinanziamento

In vigore dal 18 ago 2014
Fonti di cofinanziamento 1.   Il cofinanziamento proviene da fonti diverse dall'Unione. 2.   I paesi partecipanti sono liberi di determinare la provenienza, l'importo e la ripartizione del cofinanziamento nel quadro di ciascun programma. 3.   Se un paese partner della cooperazione transfrontaliera si impegna a trasferire il proprio cofinanziamento all'autorità di gestione, le modalità di erogazione, impiego e controllo del cofinanziamento sono fissate nella convenzione di finanziamento di cui all' e, se del caso, negli accordi di cui all'. 4.   In tutti gli altri casi, le modalità applicabili al cofinanziamento possono essere stabilite negli accordi di cui all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2014:897:oj#art-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Fonti di cofinanziamento (Art. 13 Regolamento (UE) 2014/897) — Testo vigente | Portale Normativo