Art. 10
Contenuto
In vigore dal 18 ago 2014
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L'autorità di gestione può concludere con i paesi partecipanti protocolli d'intesa o altri eventuali accordi che definiscano le disposizioni del programma, in particolare il cofinanziamento nazionale, le responsabilità finanziarie specifiche, gli audit e le procedure di recupero.
Il contenuto di tali protocolli d'intesa o altri accordi è conforme alle disposizioni del presente regolamento e della convenzione o delle convenzioni di finanziamento.
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