Art. 8

Convenzioni di finanziamento con i paesi partner della cooperazione transfrontaliera

In vigore dal 18 ago 2014
Convenzioni di finanziamento con i paesi partner della cooperazione transfrontaliera 1.   La Commissione conclude convenzioni di finanziamento con ciascuno dei paesi partner della cooperazione transfrontaliera. Le convenzioni di finanziamento possono essere firmate anche dagli altri paesi partecipanti e dall'autorità di gestione o dal paese che ospita quest'ultima. 2.   Le convenzioni di finanziamento sono firmate non oltre la fine dell'anno successivo all'anno della decisione della Commissione che adotta il programma. Tuttavia, se un programma coinvolge più di un paese partner della cooperazione transfrontaliera, almeno una convenzione di finanziamento viene firmata da tutte le parti prima di tale data. Gli altri paesi partner della cooperazione transfrontaliera possono firmare le rispettive convenzioni di finanziamento in un secondo tempo. La componente esterna del programma non può essere avviata con un paese partner della cooperazione transfrontaliera finché non sia entrata in vigore la relativa convenzione di finanziamento. Se un programma al quale partecipano più paesi partner della cooperazione transfrontaliera è cofinanziato ai sensi del regolamento (UE) n. 231/2014, almeno una convenzione di finanziamento con un paese partner partecipante elencato nell'allegato I del regolamento (UE) n. 232/2014 o con la Federazione russa è firmata da tutte le parti al più tardi al termine dell'anno successivo a quello della decisione della Commissione che adotta il programma.
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