Art. 7
Lingue
In vigore dal 18 ago 2014
Lingue
1. Ciascun programma utilizza come lingua di lavoro una o più lingue ufficiali dell'Unione. I paesi partecipanti possono altresì decidere di utilizzare come lingue di lavoro altre lingue diverse dalle lingue ufficiali dell'Unione. La scelta della lingua o delle lingue di lavoro è descritta nel programma a norma dell'.
2. Per tener conto delle caratteristiche di partenariato dei programmi, i beneficiari possono presentare all'autorità di gestione documenti relativi al proprio progetto nella propria lingua nazionale, purché tale possibilità sia espressamente indicata nel programma e purché il comitato congiunto di controllo preveda di predisporre, attraverso l'autorità di gestione, i mezzi di interpretazione e di traduzione eventualmente necessari.
3. Le spese di interpretazione e di traduzione per tutte le lingue scelte dal programma sono coperte tramite gli stanziamenti destinati all'assistenza tecnica a livello di programma o la dotazione finanziaria di ogni singolo progetto a livello di progetti.
Storico versioni
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