Art. 6
Adeguamenti e revisione
In vigore dal 18 ago 2014
Adeguamenti e revisione
1. Gli adeguamenti del programma che non incidono in misura significativa sulla sua natura e sui suoi obiettivi non sono considerati sostanziali. In particolare:
a)
le modifiche cumulative non superiori al 20 % del contributo dell'Unione inizialmente assegnato a ciascun obiettivo tematico o all'assistenza tecnica o modificato a norma del paragrafo 2, che comportano un trasferimento tra obiettivi tematici o dall'assistenza tecnica agli obiettivi tematici;
b)
le modifiche cumulative non superiori al 20 % del contributo dell'Unione inizialmente assegnato a ciascun obiettivo tematico o modificato a norma del paragrafo 2, che comportano un trasferimento dagli obiettivi tematici all'assistenza tecnica.
Le modifiche del piano finanziario del programma di cui alla lettera a) possono essere apportate direttamente dall'autorità di gestione, previa approvazione del comitato congiunto di controllo. L'autorità di gestione comunica alla Commissione tutte le modifiche apportate al più tardi nella relazione annuale successiva e fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie.
In caso di modifiche del piano finanziario del programma di cui alla lettera b), l'autorità di gestione deve prima ottenere l'approvazione del comitato congiunto di controllo e della Commissione.
2. Su richiesta motivata del comitato congiunto di controllo o su iniziativa della Commissione previa consultazione del comitato congiunto di controllo, i programmi possono essere riveduti in seguito a:
a)
un riesame del documento di programmazione;
b)
notevoli cambiamenti socioeconomici o modifiche sostanziali dell'area del programma;
c)
difficoltà di attuazione;
d)
modifiche del piano finanziario oltre il margine di flessibilità di cui al paragrafo 1 o eventuali modifiche che incidano in modo significativo sulla natura e sugli obiettivi del programma;
e)
audit, controlli e valutazioni.
3. Le richieste di revisione dei programmi sono debitamente giustificate e tengono conto dell'incidenza prevista delle modifiche apportate al programma.
4. La Commissione valuta le informazioni fornite in conformità dei paragrafi 2 e 3. Se la Commissione formula osservazioni, l'autorità di gestione le fornisce tutte le informazioni supplementari necessarie. Entro cinque mesi dalla presentazione della richiesta di revisione, la Commissione la approva a condizione che tutte le sue osservazioni siano state debitamente prese in considerazione.
5. La revisione di un programma nei casi di cui al paragrafo 2 o all', paragrafo 5, viene adottata con decisione della Commissione e può richiedere la modifica delle convenzioni di finanziamento di cui agli .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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