Art. 5

Adozione

In vigore dal 18 ago 2014
Adozione 1.   Entro un anno dall'approvazione del documento di programmazione, i paesi partecipanti presentano congiuntamente alla Commissione una proposta di programma contenente tutti gli elementi di cui all'. I paesi partecipanti confermano per iscritto il loro accordo sul contenuto del programma prima di presentarlo alla Commissione. 2.   La Commissione verifica che il programma contenga tutti gli elementi di cui all'. La Commissione valuta la coerenza del programma con il regolamento (UE) n. 232/2014, col documento di programmazione, col presente regolamento e con ogni altra normativa pertinente dell'Unione. La valutazione riguarda in particolare: a) la qualità dell'analisi e la sua coerenza con le priorità proposte e con altri programmi finanziati dall'Unione; b) la precisione del piano finanziario; c) l'osservanza della direttiva 2001/42/CE. 3.   Entro tre mesi dalla data di presentazione del programma, la Commissione presenta osservazioni e richiede le revisioni necessarie. Entro due mesi dalla richiesta della Commissione, i paesi partecipanti forniscono tutte le informazioni necessarie. Entro sei mesi dalla data di presentazione del programma, la Commissione approva il programma a condizione che tutte le sue osservazioni siano state debitamente prese in considerazione. La Commissione può prorogare tali termini in funzione della natura delle revisioni richieste. 4.   Ciascun programma è adottato con decisione della Commissione per tutta la sua durata in conformità dell', paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 232/2014.
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