Art. 66

Procedura di disimpegno

In vigore dal 18 ago 2014
Procedura di disimpegno 1.   La Commissione informa tempestivamente l'autorità di gestione ogniqualvolta esista un rischio di disimpegno a norma dell' del regolamento (UE) n. 236/2014. 2.   Sulla base delle informazioni ricevute al 15 febbraio, la Commissione informa l'autorità di gestione circa l'importo del disimpegno risultante da dette informazioni. 3.   L'autorità di gestione dispone di due mesi per accettare l'importo oggetto del disimpegno o per trasmettere osservazioni. 4.   Entro il 30 giugno, l'autorità di gestione presenta alla Commissione un piano finanziario riveduto che tiene conto dell'impatto della riduzione del contributo sugli obiettivi tematici o sull'assistenza tecnica del programma per l'esercizio finanziario in questione. In caso di mancata presentazione, la Commissione modifica il piano finanziario riducendo il contributo dell'Unione per l'esercizio finanziario in questione. La riduzione incide sugli obiettivi tematici e sull'assistenza tecnica in proporzione. 5.   La Commissione modifica la decisione che adotta il programma.
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