Art. 68

Presentazione dei conti

In vigore dal 18 ago 2014
Presentazione dei conti 1.   La contabilità del programma è tenuta dall'autorità di gestione. Tale contabilità è autonoma e separata e comprende esclusivamente le operazioni relative al programma. Essa permette un controllo analitico del programma per priorità e assistenza tecnica. 2.   Nella sua relazione annuale, l'autorità di gestione fornisce alla Commissione, entro il 15 febbraio, le seguenti informazioni finanziarie: a) i conti relativi all'esercizio contabile precedente; b) una dichiarazione di gestione firmata dal rappresentante dell'autorità di gestione, la quale confermi che: i) le informazioni sono presentate correttamente, complete ed esatte; ii) le spese sono state effettuate per la finalità prevista; iii) i sistemi di controllo predisposti offrono le necessarie garanzie quanto alla legittimità delle operazioni sottostanti; c) un riepilogo annuale dei controlli effettuati dall'autorità di gestione, compresa un'analisi della natura e della portata degli errori e delle carenze individuati nei sistemi, nonché le azioni correttive avviate o programmate; d) un parere di audit sui conti annuali; e) una relazione annuale di audit redatta dall'autorità di audit, contenente una sintesi degli audit effettuati, compresa un'analisi della natura e della portata degli errori e delle carenze individuati, sia a livello di sistema che per i progetti, nonché l'indicazione delle azioni correttive adottate o previste; f) una stima dei costi sostenuti dal 1o luglio al 31 dicembre dell'esercizio precedente; g) l'elenco dei progetti chiusi nel corso dell'esercizio contabile. 3.   I conti di cui al paragrafo 2, lettera a), sono presentati per ciascun programma e indicano, a livello di ciascuna priorità e dell'assistenza tecnica: a) le spese sostenute e pagate nonché le entrate ottenute e percepite dall'autorità di gestione; b) gli importi cui si è rinunciato e gli importi recuperati nel corso del periodo contabile, gli importi da recuperare entro la fine del periodo contabile e gli importi non recuperabili. 4.   Il parere di audit di cui al paragrafo 2, lettera d), accerta se i conti forniscano un quadro fedele, le relative operazioni siano legittime e regolari e i sistemi di controllo opportunamente predisposti funzionino. Il parere riferisce altresì se l'esercizio di audit metta in dubbio le affermazioni contenute nella dichiarazione di gestione di cui al paragrafo 2, lettera b).
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