Art. 69
Accettazione dei conti
In vigore dal 18 ago 2014
Accettazione dei conti
1. Entro il 31 maggio dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio contabile, la Commissione esamina i conti e comunica all'autorità di gestione se ritiene che essi siano completi, accurati e veritieri.
2. Sulla base delle spese ammissibili sostenute, certificate dal parere di audit di cui all', paragrafo 2, lettera d), la Commissione liquida il prefinanziamento.
3. L'accettazione dei conti non pregiudica eventuali rettifiche finanziarie successive in conformità dell'.
Storico versioni
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