Art. 71

Rettifiche finanziarie effettuate dall'autorità di gestione

In vigore dal 18 ago 2014
Rettifiche finanziarie effettuate dall'autorità di gestione 1.   Spetta anzitutto all'autorità di gestione prevenire e accertare le irregolarità, effettuare le rettifiche finanziarie necessarie e procedere ai recuperi. Nel caso di un'irregolarità sistemica, l'autorità di gestione estende le proprie indagini a tutte le operazioni che potrebbero essere interessate. L'autorità di gestione procede alle rettifiche finanziarie necessarie in relazione alle irregolarità isolate o sistemiche individuate nell'ambito dei progetti, dell'assistenza tecnica o del programma. Le rettifiche finanziarie consistono in una soppressione totale o parziale del contributo dell'Unione a un progetto o all'assistenza tecnica. L'autorità di gestione tiene conto della natura e della gravità delle irregolarità e della perdita finanziaria e apporta una rettifica finanziaria proporzionata. L'autorità di gestione inserisce le rettifiche finanziarie nei conti annuali dell'esercizio contabile nel quale è decisa la soppressione. 2.   Il contributo dell'Unione soppresso a norma del paragrafo 1 può essere reimpiegato nell'ambito del programma in questione, alle condizioni di cui al paragrafo 3. 3.   Il contributo soppresso a norma del paragrafo 1 non può essere reimpiegato per il progetto oggetto di rettifica finanziaria o, laddove la rettifica finanziaria riguardi un'irregolarità sistemica, per qualsiasi progetto interessato da quest'ultima.
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