Art. 70
Periodo di conservazione dei dati
In vigore dal 18 ago 2014
Periodo di conservazione dei dati
1. L'autorità di gestione e i beneficiari conservano tutti i documenti relativi al programma o a un progetto per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo del programma. In particolare, essi conservano relazioni, pezze giustificative, nonché conti, documenti contabili e qualsiasi altro documento relativo al finanziamento del programma (compresi tutti i documenti relativi all'aggiudicazione dell'appalto) e dei progetti.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, la documentazione inerente agli audit, ai ricorsi, ai contenziosi o alle azioni legali derivanti dall'esecuzione del programma o del progetto è conservata fintanto che gli audit, i ricorsi, i contenziosi o le azioni legali non siano stati conclusi.
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