Art. 72

Rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione

In vigore dal 18 ago 2014
Rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione 1.   La Commissione procede a rettifiche finanziarie sopprimendo in tutto o in parte il contributo dell'Unione a un programma e procedendo al recupero presso l'autorità di gestione al fine di escludere dal finanziamento dell'Unione le spese che violano la normativa applicabile o legate a carenze nei sistemi di gestione e di controllo individuate dalla Commissione o dalla Corte dei conti europea. 2.   Una violazione del diritto applicabile comporta una rettifica finanziaria solo se riguarda una spesa che è stata notificata alla Commissione e ove sia soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) la violazione ha influenzato la selezione di un progetto o di un contratto di assistenza tecnica o in casi in cui, date le caratteristiche della violazione, non risulti possibile accertarne l'incidenza ma sussista un rischio sostanziale che la violazione in questione abbia avuto tale effetto; b) la violazione ha influenzato l'importo delle spese dichiarate dal programma o in casi in cui, date le caratteristiche della violazione, non risulti possibile quantificarne l'incidenza finanziaria ma sussista un rischio sostanziale che la violazione in questione abbia avuto tale effetto. 3.   In particolare, la Commissione procede a rettifiche finanziarie qualora, effettuate le necessarie verifiche, essa concluda che: a) i sistemi di gestione e di controllo del programma presentano gravi carenze che hanno messo a rischio il contributo dell'Unione già versato; b) l'autorità di gestione non si è conformata agli obblighi che le incombono a norma dell' prima dell'avvio della procedura di rettifica finanziaria ai sensi del presente paragrafo; c) le spese dichiarate nella relazione annuale o finale sono irregolari e non sono state rettificate dall'autorità di gestione prima dell'avvio della procedura di rettifica finanziaria ai sensi del presente paragrafo. La Commissione fonda le proprie rettifiche finanziarie su singoli casi di irregolarità identificati e tiene conto dell'eventuale natura sistemica dell'irregolarità. Quando non è possibile quantificare con precisione l'importo di spesa irregolare, la Commissione applica una rettifica finanziaria su base forfettaria o per estrapolazione. 4.   Nel decidere l'importo di una rettifica finanziaria ai sensi del paragrafo 3, la Commissione si attiene al principio di proporzionalità, tenendo conto della natura e della gravità dell'irregolarità, nonché della portata e delle implicazioni finanziarie delle carenze dei sistemi di gestione e di controllo riscontrate nel programma. 5.   Ove si basi su relazioni di revisori non appartenenti ai propri servizi, la Commissione trae le proprie conclusioni in merito alle conseguenze finanziarie dopo aver ascoltato l'autorità di gestione e i revisori. 6.   La chiusura del programma lascia impregiudicato il diritto della Commissione di adottare rettifiche finanziarie successive nei confronti dell'autorità di gestione. 7.   I criteri per stabilire il livello di rettifica finanziaria da applicare e i criteri per applicare le rettifiche finanziarie su base forfettaria o per estrapolazione sono quelli adottati in conformità del regolamento (UE) n. 1303/2013 (12), in particolare l'articolo 144, nonché quelli contenuti nella decisione della Commissione del 19 dicembre 2013 (13).
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