Art. 73

Procedura

In vigore dal 18 ago 2014
Procedura 1.   Prima di decidere in merito a una rettifica finanziaria, la Commissione comunica all'autorità di gestione le conclusioni provvisorie del suo esame e la invita a trasmettere osservazioni entro un termine di due mesi. 2.   Se la Commissione propone una rettifica finanziaria calcolata per estrapolazione o su base forfettaria, è data la possibilità all'autorità di gestione di dimostrare, attraverso un esame della documentazione pertinente, che la portata reale delle irregolarità è inferiore alla valutazione della Commissione. Di concerto con la Commissione, l'autorità di gestione può limitare l'ambito di tale esame a una parte o a un campione adeguati della documentazione di cui trattasi. Tranne in casi debitamente giustificati, il termine concesso per l'esecuzione dell'esame è limitato a un periodo ulteriore di due mesi successivi al periodo di due mesi di cui al paragrafo 1. 3.   La Commissione tiene conto di ogni prova eventualmente fornita dall'autorità di gestione entro i termini stabiliti ai paragrafi 1 e 2. 4.   Se non accetta le conclusioni provvisorie della Commissione, l'autorità di gestione è da questa convocata per un'audizione, in modo che tutte le informazioni e osservazioni pertinenti siano a disposizione della Commissione ai fini delle conclusioni in merito all'applicazione della rettifica finanziaria. 5.   In caso di accordo e fatte salve le disposizioni del paragrafo 6, l'autorità di gestione può riutilizzare il contributo soppresso per il programma di cui trattasi, in conformità dell', paragrafo 2. 6.   Per applicare le rettifiche finanziarie la Commissione adotta una decisione entro sei mesi dalla data dell'audizione, o dalla data di ricevimento di informazioni aggiuntive, ove l'autorità di gestione convenga di presentarle successivamente all'audizione. La Commissione tiene conto di tutte le informazioni fornite e delle osservazioni formulate durante la procedura. Se l'audizione non ha luogo, il termine di sei mesi decorre due mesi dopo la data della lettera di convocazione all'audizione inviata dalla Commissione. 7.   Se la Commissione o la Corte dei conti europea rilevano irregolarità che dimostrino una carenza grave nel funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo, le conseguenti rettifiche finanziarie riducono il contributo dell'Unione. Il primo comma non si applica in caso di carenze gravi nel funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo che, prima della data di accertamento da parte della Commissione o della Corte dei conti europea: a) siano state individuate nella dichiarazione di gestione, nella relazione annuale di controllo o nel parere di audit presentati alla Commissione a norma dell' o in altre relazioni di audit dell'autorità di audit presentate alla Commissione e siano state oggetto di interventi appropriati o b) siano state oggetto di adeguate misure correttive da parte dell'autorità di gestione. La valutazione delle gravi carenze nel funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo si basa sul diritto applicabile al momento della presentazione delle dichiarazioni di gestione, delle relazioni annuali di controllo e dei pareri di audit pertinenti. Nel decidere su una rettifica finanziaria la Commissione: a) rispetta il principio di proporzionalità tenendo conto della natura e dell'entità della carenza grave nel funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo e delle relative implicazioni finanziarie per il bilancio dell'Unione; b) ai fini dell'applicazione di una rettifica su base forfettaria o per estrapolazione, esclude le spese irregolari precedentemente rilevate dall'autorità di gestione che sono state oggetto di adeguamento dei conti e le spese la cui legittimità e regolarità è oggetto di valutazione; c) tiene conto delle rettifiche su base forfettaria o per estrapolazione applicate alle spese dall'autorità di gestione per altre carenze gravi rilevate dall'autorità di gestione al momento di determinare il rischio residuo per il bilancio dell'Unione.
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