Art. 75

Rimborso all'autorità di gestione

In vigore dal 18 ago 2014
Rimborso all'autorità di gestione 1.   L'autorità di gestione recupera gli importi indebitamente versati e gli eventuali interessi di mora dal beneficiario capofila. I beneficiari interessati rimborsano al beneficiario capofila gli importi indebitamente versati, conformemente all'accordo di partenariato firmato tra di loro. Qualora il beneficiario capofila non riesca ad ottenere il rimborso dal beneficiario interessato, l'autorità di gestione notifica ufficialmente a quest'ultimo l'obbligo di rimborsare il beneficiario capofila. Se il beneficiario interessato non procede al rimborso, l'autorità di gestione chiede al paese partecipante nel quale è stabilito il beneficiario interessato di rimborsare gli importi indebitamente versati in conformità dell', paragrafi da 2 a 5. 2.   L'autorità di gestione è tenuta ad assicurare con la dovuta diligenza il rimborso degli ordini di recupero con il sostegno dei paesi partecipanti. L'autorità di gestione si accerta in particolare che i crediti pecuniari siano certi, liquidi ed esigibili. Quando l'autorità di gestione intende rinunciare a recuperare un credito accertato, si assicura che la rinuncia sia regolare e conforme ai principi di sana gestione finanziaria e di proporzionalità. La decisione di rinuncia deve essere presentata per accordo preliminare al comitato congiunto di controllo. 3.   L'autorità di gestione comunica alla Commissione tutti i provvedimenti adottati per recuperare gli importi dovuti. La Commissione può, in qualsiasi momento, rilevare il compito di recuperare gli importi direttamente dal beneficiario o dal paese partecipante interessato. 4.   Il fascicolo trasferito a un paese partecipante o alla Commissione contiene tutti i documenti che consentono di procedere al recupero, nonché le prove degli interventi effettuati dall'autorità di gestione per recuperare gli importi dovuti. 5.   I contratti stipulati dall'autorità di gestione contengono una clausola che consente alla Commissione o al paese partecipante in cui è stabilito il beneficiario di recuperare gli importi dovuti all'autorità di gestione, che quest'ultima non è stata in grado di recuperare.
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