Art. 76
Rimborso alla Commissione
In vigore dal 18 ago 2014
Rimborso alla Commissione
1. Qualsiasi importo dovuto alla Commissione è rimborsato entro il termine indicato nell'ordine di riscossione. Il termine è di 45 giorni a decorrere dalla data di emissione della nota di addebito.
2. Ogni ritardo nel provvedere al rimborso dà luogo all'applicazione di interessi di mora, a decorrere dalla data di scadenza del termine e fino alla data del pagamento effettivo. Il tasso d'interesse è fissato a tre punti percentuali e mezzo al di sopra del tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento il primo giorno lavorativo del mese della data di scadenza. Gli importi da rimborsare possono essere compensati con qualsiasi importo dovuto al beneficiario o al paese partecipante. Ciò non pregiudica il diritto delle parti di concordare il pagamento a rate.
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