Art. 78
Controllo e valutazione
In vigore dal 18 ago 2014
Controllo e valutazione
1. Il controllo e la valutazione del programma mirano a migliorare la qualità della progettazione e dell'esecuzione, nonché a valutare e migliorare la coerenza, l'efficacia, l'efficienza e l'impatto. Le risultanze del controllo e delle valutazioni vengono prese in considerazione nel ciclo di programmazione e di attuazione.
2. Un piano indicativo di controllo e valutazione è inserito nel programma per la sua intera durata. Ciascun programma elabora successivamente un piano annuale di controllo e valutazione che deve essere realizzato dall'autorità di gestione conformemente agli orientamenti e alla metodologia di valutazione della Commissione. Il piano annuale è presentato alla Commissione entro e non oltre il 15 febbraio.
3. Oltre alle attività quotidiane di controllo, l'autorità di gestione realizza un programma orientato ai risultati e procede al controllo dei progetti.
4. La Commissione ha accesso a tutte le relazioni di controllo e valutazione.
5. La Commissione può avviare in ogni momento una valutazione o un controllo del programma o di una sua parte. I risultati di tali operazioni, che sono comunicati al comitato congiunto di controllo e all'autorità di gestione del programma, possono comportare adeguamenti del programma.
Storico versioni
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