Art. 79

Visibilità

In vigore dal 18 ago 2014
Visibilità 1.   Spetta sia all'autorità di gestione che ai beneficiari garantire la comunicazione al pubblico di informazioni adeguate. 2.   L'autorità di gestione e i beneficiari garantiscono un'adeguata visibilità del contributo dell'Unione ai programmi e ai progetti, al fine di sensibilizzare maggiormente il pubblico all'azione dell'Unione e di creare un'immagine coerente del sostegno dell'Unione in tutti i paesi partecipanti. 3.   L'autorità di gestione deve garantire che la sua strategia in materia di visibilità e gli interventi a favore della visibilità realizzati dai beneficiari rispettino gli orientamenti della Commissione. 4.   Nel programma sono integrati la strategia di comunicazione per l'intera durata e un piano indicativo d'informazione e comunicazione per il primo anno, comprese misure in materia di visibilità. Ciascun programma redige successivamente un piano annuale d'informazione e comunicazione che deve essere realizzato dall'autorità di gestione. Il piano è presentato alla Commissione entro e non oltre il 15 febbraio.
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