Art. 81
Norme applicabili ai programmi gestiti da un'organizzazione internazionale
In vigore dal 18 ago 2014
Norme applicabili ai programmi gestiti da un'organizzazione internazionale
1. La Commissione e l'organizzazione internazionale concludono un accordo che precisi le modalità applicabili al programma. Qualora il programma contribuisca a uno strumento finanziario a norma dell', sono rispettati le condizioni e gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 140 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
2. Le disposizioni contenute nella parte seconda si applicano ai programmi gestiti da un'organizzazione internazionale salvo altrimenti disposto dall'accordo di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2014:897:oj#art-81