Art. 82
Paesi partner della cooperazione transfrontaliera come autorità di gestione
In vigore dal 18 ago 2014
Paesi partner della cooperazione transfrontaliera come autorità di gestione
1. I paesi partecipanti possono proporre che il programma sia gestito da un paese partner della cooperazione transfrontaliera.
2. La natura dei compiti assegnati al paese partner della cooperazione transfrontaliera designato è indicata nell'accordo firmato tra la Commissione e il paese partner della cooperazione transfrontaliera a norma delle disposizioni in materia di gestione indiretta contenute nel regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e nel regolamento delegato (UE) n. 1268/2012.
3. L'accordo di cui al paragrafo 2 precisa le modalità applicabili al programma. In particolare, stabilisce quali disposizioni della parte seconda siano applicabili tenuto conto della natura dei compiti affidati all'autorità di gestione e degli importi in questione.
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