Art. 82 · Paesi partner della cooperazione transfrontaliera come autorità di gestione

Art. 82

Paesi partner della cooperazione transfrontaliera come autorità di gestione

In vigore dal 18 ago 2014
Paesi partner della cooperazione transfrontaliera come autorità di gestione 1.   I paesi partecipanti possono proporre che il programma sia gestito da un paese partner della cooperazione transfrontaliera. 2.   La natura dei compiti assegnati al paese partner della cooperazione transfrontaliera designato è indicata nell'accordo firmato tra la Commissione e il paese partner della cooperazione transfrontaliera a norma delle disposizioni in materia di gestione indiretta contenute nel regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e nel regolamento delegato (UE) n. 1268/2012. 3.   L'accordo di cui al paragrafo 2 precisa le modalità applicabili al programma. In particolare, stabilisce quali disposizioni della parte seconda siano applicabili tenuto conto della natura dei compiti affidati all'autorità di gestione e degli importi in questione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2014:897:oj#art-82