Art. 80
Organizzazioni internazionali come autorità di gestione
In vigore dal 18 ago 2014
Organizzazioni internazionali come autorità di gestione
1. I paesi partecipanti possono proporre che il programma sia gestito da un'organizzazione internazionale.
2. Solo le organizzazioni internazionali ai sensi dell' del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 possono essere proposte come autorità di gestione.
3. Un'organizzazione internazionale soddisfa i requisiti di cui all' del regolamento (UE) n. 966/2012.
4. Prima di adottare un programma, la Commissione ottiene la prova del rispetto delle condizioni indicate al paragrafo 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2014:897:oj#art-80