Art. 43

Contenuto dei progetti

In vigore dal 18 ago 2014
Contenuto dei progetti 1.   I fascicoli di candidatura dei progetti contengono almeno: a) un'analisi dei problemi e delle esigenze che giustificano il progetto, tenendo conto della strategia del programma e del modo in cui il progetto dovrebbe contribuire al conseguimento del rispettivo obiettivo prioritario; b) una valutazione del suo impatto transfrontaliero; c) la matrice logica; d) una valutazione della sostenibilità dei risultati attesi del progetto dopo il suo completamento; e) indicatori verificabili oggettivamente; f) informazioni sulla copertura geografica e sui gruppi beneficiari del progetto; g) il periodo di attuazione del progetto previsto e il piano di lavoro dettagliato; h) un'analisi degli effetti del progetto sulle questioni trasversali di cui all', paragrafo 3, lettera d), se del caso; i) i requisiti di attuazione del progetto, ivi compresi: i) l'identificazione dei beneficiari e la designazione del beneficiario capofila, con garanzie in merito alle sue competenze nel settore interessato, nonché alla sua capacità di gestione amministrativa e finanziaria; ii) la descrizione della struttura di gestione e attuazione del progetto; iii) le modalità concordate tra i beneficiari in conformità dell'; iv) le disposizioni in materia di monitoraggio e valutazione; v) i piani d'informazione e comunicazione, in particolare le misure volte a render noto il sostegno dell'Unione al progetto; j) il piano e la dotazione finanziari dettagliati. 2.   Le candidature per progetti che comprendono una componente «infrastrutture» di almeno 1 milione di EUR contengono inoltre: a) una descrizione dettagliata degli investimenti nelle infrastrutture e la loro ubicazione; b) una descrizione dettagliata della componente «sviluppo delle capacità» del progetto, salvo in casi debitamente giustificati; c) uno studio di fattibilità completo o un documento equivalente, compresi l'analisi delle opzioni, i risultati e l'analisi indipendente della qualità; d) una valutazione dell'impatto ambientale in conformità della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (11) e, per i paesi partecipanti che ne sono parte, della convenzione di Espoo della commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa sulla valutazione di impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, del 25 febbraio 1991; e) la prova che i beneficiari sono proprietari dei terreni o vi hanno accesso; f) la licenza edilizia. 3.   Eccezionalmente, e in casi debitamente giustificati, l'autorità di gestione può accettare che i documenti di cui alla lettera f) siamo presentati in un secondo tempo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2014:897:oj#art-43

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo