Art. 44

Pubblicazione dell'elenco dei progetti

In vigore dal 18 ago 2014
Pubblicazione dell'elenco dei progetti 1.   Al fine di garantire la trasparenza dei progetti finanziati dal programma, l'autorità di gestione conserva un elenco dei progetti selezionati sotto forma di foglio elettronico che consente di selezionare, cercare, estrarre e comparare i dati e di pubblicarli agevolmente su Internet. L'elenco dei progetti è accessibile sul sito web del programma e aggiornato almeno ogni sei mesi. Al fine di incoraggiare il riutilizzo dell'elenco dei progetti da parte del settore privato, della società civile o dell'amministrazione pubblica nazionale, il sito web può comprendere un chiaro riferimento alle norme in materia di licenze applicabili alla pubblicazione dei dati. 2.   L'elenco contiene almeno le informazioni seguenti: — nome del beneficiario (solo per persone giuridiche; non devono essere nominate persone fisiche); — titolo del progetto; — sintesi del progetto; — periodo di attuazione del progetto; — spesa ammissibile totale; — tasso di cofinanziamento dell'Unione; — codice postale dell'area del progetto o altro indicatore appropriato dell'ubicazione; — copertura geografica; — data dell'ultimo aggiornamento dell'elenco dei progetti. 3.   L'elenco dei progetti è trasmesso alla Commissione entro il 30 giugno dell'anno successivo all'esercizio finanziario nel corso del quale i progetti sono stati selezionati. Queste informazioni sono pubblicate su un sito Internet delle istituzioni dell'Unione.
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