Art. 46

Obblighi dei beneficiari

In vigore dal 18 ago 2014
Obblighi dei beneficiari 1.   Ogni progetto designa un beneficiario capofila che rappresenta il partenariato. 2.   Tutti i beneficiari cooperano attivamente all'elaborazione e all'attuazione dei progetti. Inoltre, cooperano per dotare di organico sufficiente e/o per finanziare i progetti. Ciascun beneficiario è legalmente e finanziariamente responsabile delle attività che svolge e della quota di fondi dell'Unione che riceve. Gli obblighi specifici e le responsabilità finanziarie dei beneficiari sono stabilite nell'accordo di cui al paragrafo 3, lettera c). 3.   Il beneficiario capofila: a) riceve il contributo finanziario dall'autorità di gestione per la realizzazione delle attività del progetto; b) garantisce che i beneficiari ricevano l'importo totale del contributo per intero e il più rapidamente possibile secondo le modalità di cui alla lettera c). Non si applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico con effetto equivalente che comporti la riduzione di detti importi per i beneficiari; c) definisce con i beneficiari modalità di partenariato in un accordo comprendente disposizioni che garantiscano, tra l'altro, la sana gestione finanziaria dei fondi stanziati per il progetto, anche per quanto concerne le modalità di recupero dei fondi indebitamente versati; d) si assume la responsabilità di garantire l'attuazione dell'intero progetto; e) garantisce che le spese dichiarate dai beneficiari siano state sostenute per l'attuazione del progetto e corrispondano alle attività stabilite nel contratto e concordate tra tutti i beneficiari; f) verifica che le spese dichiarate dai beneficiari siano state esaminate a norma dell', paragrafo 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2014:897:oj#art-46

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Obblighi dei beneficiari (Art. 46 Regolamento (UE) 2014/897) — Testo vigente | Portale Normativo