Art. 48
Ammissibilità dei costi
In vigore dal 18 ago 2014
Ammissibilità dei costi
1. Le sovvenzioni non superano un massimale globale espresso come percentuale e valore assoluto, fissato in base ai costi ammissibili stimati. Le sovvenzioni non superano i costi ammissibili.
2. Sono ammissibili i costi effettivamente sostenuti dal beneficiario che soddisfano tutti i seguenti criteri:
a)
essere stati sostenuti nel periodo di attuazione del progetto. In particolare:
i)
i costi relativi a servizi e lavori devono riferirsi alle attività svolte durante il periodo di attuazione. I costi relativi alle prestazioni devono riferirsi alla consegna e alla fornitura e all'installazione di prodotti nel corso del periodo di attuazione. Non soddisfano questo criterio la firma di un contratto, un ordinativo o l'assunzione di qualsiasi impegno di spesa nel corso del periodo di attuazione in vista della consegna futura di servizi, lavori o forniture dopo la scadenza del periodo di attuazione; i trasferimenti di tesoreria tra il beneficiario capofila e gli altri beneficiari non possono essere considerati come costi sostenuti;
ii)
i costi sostenuti devono essere pagati prima della presentazione delle relazioni finali. Essi possono essere pagati successivamente, a condizione che siano elencati nella relazione finale e corredati della data prevista di pagamento;
iii)
si fa eccezione per i costi relativi alle relazioni finali, compresi la verifica delle spese, l'audit e la valutazione finale del progetto, che possono essere sostenuti dopo il periodo di attuazione del progetto;
iv)
le procedure per l'aggiudicazione di appalti, di cui agli e successivi, possono essere state avviate e i contratti possono essere stati stipulati dai beneficiari prima dell'inizio del periodo di attuazione del progetto, sempre che le disposizioni di cui all' siano state rispettate;
b)
sono indicati nel bilancio complessivo stimato del progetto;
c)
sono necessari ai fini dell'attuazione del progetto;
d)
sono identificabili e verificabili, in particolare alla luce dei registri contabili del beneficiario, e determinati in conformità delle norme contabili e delle prassi abituali di contabilità analitica applicabili al beneficiario;
e)
ottemperano alle norme giuridiche in materia tributaria e sociale;
f)
sono ragionevoli, giustificati e conformi ai requisiti di sana gestione finanziaria, in particolare sotto il profilo dell'economia e dell'efficienza;
g)
sono giustificati da fatture o documenti di valore probatorio equivalente.
3. Una sovvenzione può essere concessa retroattivamente nei seguenti casi:
a)
qualora il richiedente possa dimostrare la necessità di avviare il progetto prima della firma del contratto. I costi ammissibili al finanziamento non possono tuttavia essere stati sostenuti prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione o
b)
per costi relativi a studi e documentazione per progetti che comprendono una componente «infrastrutture».
È esclusa la sovvenzione retroattiva per progetti già conclusi.
4. Per consentire l'instaurazione di un solido partenariato, sono ammissibili i costi sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione nell'ambito di progetti ai quali è stata concessa una sovvenzione, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
a)
sono sostenuti dopo la pubblicazione dell'invito a presentare proposte;
b)
si limitano alle spese di viaggio e di soggiorno del personale assunto dai beneficiari, purché soddisfino le condizioni di cui al paragrafo 5, lettera b);
c)
non superano il massimale fissato a livello di programma.
5. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, sono ammissibili i seguenti costi diretti del beneficiario:
a)
i costi del personale assegnato al progetto, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
—
si riferiscano ai costi di attività che il beneficiario non avrebbe realizzato se il progetto non fosse stato avviato;
—
non superino quelli normalmente a carico del beneficiario, salvo ove siano giustificati come indispensabili per l'esecuzione del progetto;
—
si riferiscano alle retribuzioni lorde effettive, comprensive dei contributi previdenziali e degli oneri connessi;
b)
le spese di viaggio e di soggiorno del personale e di altre persone che partecipano al progetto, a condizione che non superino né i costi normalmente sostenuti dal beneficiario conformemente alle sue norme e ai suoi regolamenti, né i tassi pubblicati dalla Commissione al momento della missione, se rimborsati sulla base di somme forfettarie, costi unitari o finanziamenti a tasso fisso;
c)
l'acquisto o le spese di locazione di impianti (nuovi o usati) e forniture espressamente ai fini del progetto, purché corrispondano ai prezzi di mercato;
d)
il costo dei materiali di consumo espressamente acquistati per il progetto;
e)
i costi derivanti da contratti aggiudicati dai beneficiari ai fini del progetto;
f)
i costi derivanti direttamente da requisiti imposti dal presente regolamento e dal progetto (ad esempio, azioni d'informazione e visibilità, valutazioni, audit esterni, traduzioni), comprese le spese per servizi finanziari (ad esempio, i costi dei bonifici bancari e delle garanzie finanziarie).
6. A norma dell', un programma può stabilire ulteriori norme di ammissibilità per l'intero programma.
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