Art. 48

Ammissibilità dei costi

In vigore dal 18 ago 2014
Ammissibilità dei costi 1.   Le sovvenzioni non superano un massimale globale espresso come percentuale e valore assoluto, fissato in base ai costi ammissibili stimati. Le sovvenzioni non superano i costi ammissibili. 2.   Sono ammissibili i costi effettivamente sostenuti dal beneficiario che soddisfano tutti i seguenti criteri: a) essere stati sostenuti nel periodo di attuazione del progetto. In particolare: i) i costi relativi a servizi e lavori devono riferirsi alle attività svolte durante il periodo di attuazione. I costi relativi alle prestazioni devono riferirsi alla consegna e alla fornitura e all'installazione di prodotti nel corso del periodo di attuazione. Non soddisfano questo criterio la firma di un contratto, un ordinativo o l'assunzione di qualsiasi impegno di spesa nel corso del periodo di attuazione in vista della consegna futura di servizi, lavori o forniture dopo la scadenza del periodo di attuazione; i trasferimenti di tesoreria tra il beneficiario capofila e gli altri beneficiari non possono essere considerati come costi sostenuti; ii) i costi sostenuti devono essere pagati prima della presentazione delle relazioni finali. Essi possono essere pagati successivamente, a condizione che siano elencati nella relazione finale e corredati della data prevista di pagamento; iii) si fa eccezione per i costi relativi alle relazioni finali, compresi la verifica delle spese, l'audit e la valutazione finale del progetto, che possono essere sostenuti dopo il periodo di attuazione del progetto; iv) le procedure per l'aggiudicazione di appalti, di cui agli e successivi, possono essere state avviate e i contratti possono essere stati stipulati dai beneficiari prima dell'inizio del periodo di attuazione del progetto, sempre che le disposizioni di cui all' siano state rispettate; b) sono indicati nel bilancio complessivo stimato del progetto; c) sono necessari ai fini dell'attuazione del progetto; d) sono identificabili e verificabili, in particolare alla luce dei registri contabili del beneficiario, e determinati in conformità delle norme contabili e delle prassi abituali di contabilità analitica applicabili al beneficiario; e) ottemperano alle norme giuridiche in materia tributaria e sociale; f) sono ragionevoli, giustificati e conformi ai requisiti di sana gestione finanziaria, in particolare sotto il profilo dell'economia e dell'efficienza; g) sono giustificati da fatture o documenti di valore probatorio equivalente. 3.   Una sovvenzione può essere concessa retroattivamente nei seguenti casi: a) qualora il richiedente possa dimostrare la necessità di avviare il progetto prima della firma del contratto. I costi ammissibili al finanziamento non possono tuttavia essere stati sostenuti prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione o b) per costi relativi a studi e documentazione per progetti che comprendono una componente «infrastrutture». È esclusa la sovvenzione retroattiva per progetti già conclusi. 4.   Per consentire l'instaurazione di un solido partenariato, sono ammissibili i costi sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione nell'ambito di progetti ai quali è stata concessa una sovvenzione, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti: a) sono sostenuti dopo la pubblicazione dell'invito a presentare proposte; b) si limitano alle spese di viaggio e di soggiorno del personale assunto dai beneficiari, purché soddisfino le condizioni di cui al paragrafo 5, lettera b); c) non superano il massimale fissato a livello di programma. 5.   Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, sono ammissibili i seguenti costi diretti del beneficiario: a) i costi del personale assegnato al progetto, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti: — si riferiscano ai costi di attività che il beneficiario non avrebbe realizzato se il progetto non fosse stato avviato; — non superino quelli normalmente a carico del beneficiario, salvo ove siano giustificati come indispensabili per l'esecuzione del progetto; — si riferiscano alle retribuzioni lorde effettive, comprensive dei contributi previdenziali e degli oneri connessi; b) le spese di viaggio e di soggiorno del personale e di altre persone che partecipano al progetto, a condizione che non superino né i costi normalmente sostenuti dal beneficiario conformemente alle sue norme e ai suoi regolamenti, né i tassi pubblicati dalla Commissione al momento della missione, se rimborsati sulla base di somme forfettarie, costi unitari o finanziamenti a tasso fisso; c) l'acquisto o le spese di locazione di impianti (nuovi o usati) e forniture espressamente ai fini del progetto, purché corrispondano ai prezzi di mercato; d) il costo dei materiali di consumo espressamente acquistati per il progetto; e) i costi derivanti da contratti aggiudicati dai beneficiari ai fini del progetto; f) i costi derivanti direttamente da requisiti imposti dal presente regolamento e dal progetto (ad esempio, azioni d'informazione e visibilità, valutazioni, audit esterni, traduzioni), comprese le spese per servizi finanziari (ad esempio, i costi dei bonifici bancari e delle garanzie finanziarie). 6.   A norma dell', un programma può stabilire ulteriori norme di ammissibilità per l'intero programma.
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