Art. 50

Somme forfettarie, costi unitari e finanziamenti a tasso fisso

In vigore dal 18 ago 2014
Somme forfettarie, costi unitari e finanziamenti a tasso fisso 1.   L'importo totale del finanziamento sulla base di somme forfettarie, costi unitari e finanziamenti a tasso fisso non può superare 60 000 EUR per beneficiario e per progetto, salvo altrimenti disposto dal programma a norma dell', ma senza superare 100 000 EUR. 2.   L'utilizzo di importi forfettari, costi unitari e finanziamenti a tasso fisso è sostenuto almeno dagli elementi seguenti: a) una giustificazione concernente l'adeguatezza di tali forme di finanziamento in considerazione della natura dei progetti, nonché dei rischi di irregolarità e frode e dei costi del controllo; b) l'individuazione dei costi o delle categorie di costi coperti dalle somme forfettarie, dai costi unitari o dai finanziamenti a tasso fisso, ad esclusione dei costi non ammissibili di cui all'; c) la descrizione dei metodi per determinare gli importi forfettari, i costi unitari o i finanziamenti a tasso fisso e delle condizioni per garantire ragionevolmente che siano rispettati la norma del divieto del fine di lucro e i principi del cofinanziamento e che sia evitato il doppio finanziamento. Tali metodi si basano su: i) dati statistici o mezzi obiettivi analoghi o ii) un'impostazione beneficiario per beneficiario, facendo riferimento a dati storici certificati o verificabili del beneficiario o alle sue consuete pratiche contabili. 3.   Una volta valutati e approvati dall'autorità di gestione, gli importi non sono rimessi in discussione da controlli ex post.
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Somme forfettarie, costi unitari e finanziamenti a tasso fisso (Art. 50 Regolamento (UE) 2014/897) — Testo vigente | Portale Normativo