Art. 51
Costi indiretti
In vigore dal 18 ago 2014
Costi indiretti
1. I costi indiretti possono essere calcolati su base forfettaria fino al 7 % dei costi diretti ammissibili, al netto delle spese sostenute in relazione alla fornitura di infrastrutture, a condizione che il tasso sia calcolato secondo un metodo giusto, equo e verificabile.
2. Sono considerati come costi indiretti per un progetto i costi ammissibili che non possono essere identificati come costi specifici direttamente connessi alla realizzazione del progetto e non possono essere direttamente imputati ad esso in base alle condizioni di ammissibilità di cui all'. Tali costi non possono comprendere costi non ammissibili di cui all' o costi già dichiarati in un'altra voce di spesa o linea di bilancio del progetto.
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