Art. 52
Norme applicabili
In vigore dal 18 ago 2014
Norme applicabili
1. Se l'attuazione di un progetto richiede l'aggiudicazione di appalti di forniture, lavori o servizi da parte di un beneficiario, si applicano le norme seguenti:
a)
se il beneficiario è un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore ai sensi della normativa dell'Unione applicabile alle procedure di appalto, esso può applicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali adottate in linea con le norme o regole dell'Unione di cui al paragrafo 2;
b)
se il beneficiario è un'organizzazione internazionale, può applicare le proprie norme in materia di appalti se offrono garanzie equivalenti alle norme riconosciute a livello internazionale;
c)
se il beneficiario è un'autorità pubblica di un paese partner della cooperazione transfrontaliera il cui cofinanziamento è trasferito all'autorità di gestione, può applicare disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, a condizione che la convenzione di finanziamento lo consenta e che siano rispettati i principi generali di cui al paragrafo 2, lettera a).
2. In tutti gli altri casi si adempiono i seguenti obblighi:
a)
l'appalto è aggiudicato all'offerta più vantaggiosa o, se del caso, all'offerta con il prezzo più basso, evitando ogni conflitto d'interessi;
b)
per gli appalti di valore superiore a 60 000 EUR, si applicano le regole seguenti:
i)
è istituito un comitato di valutazione per vagliare le domande e/o le offerte sulla base dei criteri di esclusione, selezione e aggiudicazione pubblicati in precedenza dal beneficiario nel fascicolo di gara. Il comitato deve essere composto da un numero dispari di membri, dotati di tutte le competenze tecniche e amministrative necessarie ad esprimere un parere fondato sulle offerte/candidature;
ii)
sono garantiti un livello sufficiente di trasparenza, una concorrenza leale e un'adeguata pubblicità ex ante;
iii)
sono rispettati i principi di parità di trattamento, proporzionalità e non discriminazione;
iv)
i documenti di gara sono redatti sulla base delle migliori prassi internazionali;
v)
i termini per la presentazione delle domande o delle offerte devono essere sufficientemente lunghi da offrire alle parti interessate un periodo di tempo ragionevole per preparare le loro offerte;
vi)
i candidati o gli offerenti sono esclusi dalla partecipazione a una procedura di appalto qualora rientrino in una delle situazioni di cui all'articolo 106, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. I candidati o gli offerenti devono attestare che non si trovano in una di dette situazioni. Inoltre, gli appalti non possono essere aggiudicati a candidati od offerenti che, nel corso della procedura di gara, rientrino in una delle situazioni di cui all'articolo 107 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
vii)
sono seguite le procedure d'appalto di cui agli articoli da 53 a 56.
3. In tutti i casi, si applicano le norme in materia di cittadinanza e di origine di cui agli del regolamento (UE) n. 236/2014.
Storico versioni
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