Art. 53
Procedure per gli appalti di servizi
In vigore dal 18 ago 2014
Procedure per gli appalti di servizi
1. Gli appalti di servizi di valore pari o superiore a 300 000 EUR sono aggiudicati mediante procedura ristretta internazionale a seguito della pubblicazione di un bando di gara. Il bando di gara è pubblicato su ogni adeguato mezzo d'informazione al di là dell'area del programma, precisando il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta (tra quattro e otto) e garantendo un'effettiva concorrenza.
2. Gli appalti di servizi di valore superiore a 60 000 EUR ma inferiore a 300 000 EUR sono aggiudicati mediante procedura negoziata concorrenziale senza pubblicazione. Il beneficiario consulta almeno tre fornitori di servizi di sua scelta e negozia le condizioni del contratto con uno o più di essi.
Storico versioni
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