Art. 55
Procedure per gli appalti di lavori
In vigore dal 18 ago 2014
Procedure per gli appalti di lavori
1. Gli appalti di lavori di valore pari o superiore a 5 000 000 EUR sono aggiudicati mediante procedura internazionale aperta o, alla luce della peculiarità di determinati lavori, di una procedura ristretta, a seguito della pubblicazione di un bando di gara su ogni adeguato mezzo d'informazione al di là dell'area del programma.
2. Gli appalti di lavori di valore pari o superiore a 300 000 EUR ma inferiore a 5 000 000 EUR sono aggiudicati mediante gara di appalto aperta pubblicata nell'area del programma. Ciascun offerente ammissibile deve beneficiare delle medesime opportunità offerte alle imprese locali.
3. Gli appalti di lavori di valore superiore a 60 000 EUR ma inferiore a 300 000 EUR sono aggiudicati mediante procedura negoziata concorrenziale senza pubblicazione. Il beneficiario consulta almeno tre appaltatori di sua scelta e negozia le condizioni del contratto con uno o più di essi.
Storico versioni
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