Art. 57

Sostegno finanziario a terzi

In vigore dal 18 ago 2014
Sostegno finanziario a terzi 1.   Se il progetto richiede la concessione di un sostegno finanziario a terzi, tale sostegno può essere accordato a condizione che: a) ciascun terzo offra adeguate garanzie per quanto riguarda il recupero degli importi; b) siano rispettati i principi di proporzionalità, trasparenza, sana gestione finanziaria, parità di trattamento e non discriminazione; c) siano evitati i conflitti d'interessi; d) il sostegno finanziario non possa essere cumulativo o concesso retroattivamente, comporti in linea di principio il cofinanziamento e non possa avere lo scopo o l'effetto di produrre un utile per ciascun terzo; e) le condizioni per l'erogazione del sostegno finanziario siano rigorosamente definite nel contratto per evitare l'esercizio di poteri discrezionali da parte del beneficiario. In particolare, il contratto specifica le categorie di persone che possono beneficiare del sostegno, i criteri di attribuzione, ivi compresi i criteri di determinazione dell'importo esatto, e un elenco tassativo dei diversi tipi di attività che possono beneficiare di detto sostegno finanziario; f) l'importo massimo del sostegno finanziario che può essere erogato non superi 60 000 EUR per parte terza, tranne quando esso sia l'obiettivo principale del progetto. 2.   Si applicano le norme in materia di cittadinanza e di origine di cui agli del regolamento (UE) n. 236/2014. Se una sovvenzione derivata è superiore a 60 000 EUR, si applicano mutatis mutandis le norme di partecipazione di cui all', lettera b), punto vi).
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Sostegno finanziario a terzi (Art. 57 Regolamento (UE) 2014/897) — Testo vigente | Portale Normativo