Art. 58
Impegni annuali
In vigore dal 18 ago 2014
Impegni annuali
1. Nell'ambito della gestione concorrente, la Commissione presenta gli impegni iniziali dopo aver adottato il programma a norma dell'.
2. Nell'ambito della gestione indiretta, la Commissione presenta gli impegni iniziali dopo l'adozione del programma, dopo l'entrata in vigore dell'accordo che delega compiti di esecuzione finanziaria a un'organizzazione internazionale o a un paese partner della cooperazione transfrontaliera di cui agli .
3. Successivamente, la Commissione procede ogni esercizio finanziario all'impegno di bilancio corrispondente entro il 1o maggio. L'importo degli impegni annuali è determinato in conformità del piano finanziario tenendo conto dello stato di avanzamento del programma e degli stanziamenti disponibili. La Commissione comunica all'autorità di gestione quando viene effettuato l'impegno annuale.
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