Art. 58

Impegni annuali

In vigore dal 18 ago 2014
Impegni annuali 1.   Nell'ambito della gestione concorrente, la Commissione presenta gli impegni iniziali dopo aver adottato il programma a norma dell'. 2.   Nell'ambito della gestione indiretta, la Commissione presenta gli impegni iniziali dopo l'adozione del programma, dopo l'entrata in vigore dell'accordo che delega compiti di esecuzione finanziaria a un'organizzazione internazionale o a un paese partner della cooperazione transfrontaliera di cui agli . 3.   Successivamente, la Commissione procede ogni esercizio finanziario all'impegno di bilancio corrispondente entro il 1o maggio. L'importo degli impegni annuali è determinato in conformità del piano finanziario tenendo conto dello stato di avanzamento del programma e degli stanziamenti disponibili. La Commissione comunica all'autorità di gestione quando viene effettuato l'impegno annuale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2014:897:oj#art-58

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Impegni annuali (Art. 58 Regolamento (UE) 2014/897) — Testo vigente | Portale Normativo