Art. 60
Norme comuni per il calcolo del prefinanziamento
In vigore dal 18 ago 2014
Norme comuni per il calcolo del prefinanziamento
1. Ogni esercizio finanziario, non appena le è stato notificato l'impegno annuale, l'autorità di gestione può chiedere a titolo di prefinanziamento il versamento di un importo non superiore all'80 % del contributo dell'Unione per l'esercizio finanziario in questione. A decorrere dal secondo esercizio finanziario, le domande di prefinanziamento sono accompagnate dal bilancio degli impegni e delle spese previsti dell'autorità di gestione per i due esercizi contabili successivi all'ultimo parere di audit di cui all'. Dopo aver esaminato le previsioni di bilancio, valutato il fabbisogno reale di finanziamenti del programma e verificato la disponibilità di stanziamenti, la Commissione procede integralmente o in parte al pagamento del prefinanziamento richiesto entro 60 giorni dalla data di registrazione della domanda di pagamento presso la Commissione.
2. Nel corso dell'esercizio finanziario, l'autorità di gestione può chiedere il versamento integrale o parziale dei fondi già impegnati a titolo di prefinanziamento supplementare. L'autorità di gestione correda la sua domanda di una relazione finanziaria intermedia che dimostri che le spese realmente sostenute o che verranno probabilmente effettuate entro la fine dell'esercizio finanziario superano l'importo del prefinanziamento già erogato. Tali trasferimenti successivi rappresentano un prefinanziamento supplementare, salvo se motivati dal parere di audit di cui all'.
3. Ogni esercizio finanziario di esecuzione del programma, la Commissione liquida i prefinanziamenti precedenti in funzione delle spese ammissibili effettivamente sostenute, motivate dal parere di audit di cui all' dopo l'approvazione dei conti di cui all', paragrafo 2. Sulla base dei risultati di tale liquidazione, la Commissione può procedere alle opportune rettifiche finanziarie.
Storico versioni
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