Art. 62
Sospensione dei pagamenti
In vigore dal 18 ago 2014
Sospensione dei pagamenti
1. La Commissione può sospendere integralmente o in parte i pagamenti in una qualsiasi delle seguenti circostanze:
a)
vi siano gravi carenze nel funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo del programma, che hanno messo a rischio il contributo dell'Unione e per le quali non sono state adottate misure correttive;
b)
i paesi partecipanti abbiano commesso una grave violazione dei propri obblighi ai sensi dell';
c)
le spese siano collegate a un'irregolarità che non è stata rettificata, con gravi conseguenze finanziarie;
d)
il sistema di valutazione e di controllo presenti gravi carenze a livello di qualità e di affidabilità;
e)
il controllo, la valutazione o l'audit dimostrino che il programma non fornisce risultati in conformità del calendario di cui all', e come riferito a norma dell'.
2. La Commissione può decidere di sospendere integralmente o in parte i prefinanziamenti dopo aver dato all'autorità di gestione la possibilità di presentare osservazioni.
3. La Commissione pone fine alla sospensione della totalità o di una parte dei pagamenti se l'autorità di gestione ha adottato le misure necessarie per consentirne la revoca.
Storico versioni
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