Art. 31
Autorità nazionali e responsabilità dei paesi partecipanti
In vigore dal 18 ago 2014
Autorità nazionali e responsabilità dei paesi partecipanti
1. L'autorità nazionale designata a norma dell', paragrafo 6, lettera a), tra l'altro:
a)
è responsabile dell'istituzione e dell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo a livello nazionale;
b)
garantisce il coordinamento generale delle istituzioni coinvolte a livello nazionale nell'attuazione del programma, comprese tra l'altro le istituzioni che agiscono in veste di punti di contatto per i controlli e di membro del gruppo dei revisori;
c)
rappresenta il proprio paese in sede di comitato congiunto di controllo.
Per i paesi partner della cooperazione transfrontaliera, l'autorità nazionale è il massimo organo responsabile dell'attuazione delle disposizioni contenute nella convenzione di finanziamento di cui agli .
2. I paesi partecipanti aiutano l'autorità di gestione a rispettare gli obblighi di cui all', paragrafo 2.
3. I paesi partecipanti prevengono, individuano e correggono le irregolarità, ivi comprese le frodi, e recuperano gli importi indebitamente versati, compresi eventuali interessi, a norma dell', sul proprio territorio. Essi ne danno notifica senza indugio all'autorità di gestione e alla Commissione e le informano dell'andamento dei relativi procedimenti amministrativi e giudiziari.
4. Le responsabilità dei paesi partecipanti in ordine agli importi indebitamente versati a un beneficiario sono definite all'.
5. L'applicazione di una rettifica finanziaria da parte della Commissione lascia impregiudicato l'obbligo dell'autorità di gestione di procedere ai recuperi a norma degli e l'obbligo degli Stati membri di recuperare gli aiuti di Stato a norma dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell' del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio (9).
Storico versioni
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