Art. 30

Principi generali dei sistemi di gestione e di controllo

In vigore dal 18 ago 2014
Principi generali dei sistemi di gestione e di controllo 1.   I sistemi di gestione e di controllo comprendono: a) le funzioni di ciascun organismo coinvolto nella gestione e nel controllo, comprese la ripartizione delle funzioni all'interno di ciascun organismo e la loro organizzazione interna nel rispetto del principio della separazione delle funzioni fra tali organismi e all'interno degli stessi; b) procedure atte a garantire l'esattezza e la regolarità delle spese dichiarate; c) sistemi di dati elettronici per la contabilità, la memorizzazione, il monitoraggio e la rendicontazione; d) sistemi di sorveglianza e rendicontazione nei casi in cui l'organismo responsabile affidi l'esecuzione dei compiti a un altro organismo; e) disposizioni per l'audit del funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo; f) sistemi e procedure per garantire una pista di controllo adeguata; g) procedure di prevenzione, rilevamento e correzione delle irregolarità, comprese le frodi, e recupero degli importi indebitamente versati, compresi eventuali interessi; h) procedure di aggiudicazione degli appalti per l'assistenza tecnica e procedure di selezione dei progetti; i) ruolo delle autorità nazionali e responsabilità dei paesi partecipanti a norma dell'. 2.   L'autorità di gestione garantisce che i sistemi di gestione e di controllo del programma siano istituiti conformemente alle disposizioni del presente regolamento e che funzionino in modo efficace.
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