Art. 28
Funzioni dell'autorità di audit
In vigore dal 18 ago 2014
Funzioni dell'autorità di audit
1. L'autorità di audit del programma garantisce lo svolgimento di attività di audit sui sistemi di gestione e di controllo, su un campione adeguato di progetti e sui conti annuali del programma.
2. L'autorità di audit è assistita da un gruppo di revisori comprendente un rappresentante di ciascun paese che partecipa al programma.
3. Qualora le attività di audit siano svolte da un organismo diverso dall'autorità di audit, quest'ultima si accerta che tale organismo disponga della necessaria indipendenza funzionale.
4. L'autorità di audit assicura che le attività di audit rispettino le norme in materia di audit internazionalmente riconosciute.
5. Entro nove mesi dalla firma della prima convenzione di finanziamento, in conformità dell', paragrafo 2, l'autorità di audit presenta alla Commissione una strategia di audit per lo svolgimento dell'attività di audit. Detta strategia definisce la metodologia di audit dei conti annuali e dei progetti, il metodo di campionamento per gli audit dei progetti e la programmazione delle attività di audit per l'esercizio contabile corrente e i due successivi. La strategia di audit è aggiornata annualmente dal 2017 fino al termine del 2024. Nel caso in cui un sistema comune di gestione e di controllo sia applicato a più programmi, è possibile elaborare un'unica strategia di audit per i programmi in questione. La strategia di audit aggiornata è trasmessa alla Commissione unitamente alla relazione annuale sul programma.
6. L'autorità di audit redige, in conformità dell':
a)
un parere di audit sui conti annuali per l'esercizio contabile precedente;
b)
una relazione annuale di audit.
Qualora un sistema comune di gestione e di controllo sia applicato a più programmi, le informazioni di cui alla lettera b) possono essere oggetto di un'unica relazione.
Storico versioni
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