Art. 27
Segretariato tecnico congiunto e uffici locali
In vigore dal 18 ago 2014
Segretariato tecnico congiunto e uffici locali
1. I paesi partecipanti possono decidere di istituire un segretariato tecnico congiunto da descrivere nel programma in conformità dell'.
2. Il segretariato tecnico congiunto assiste l'autorità di gestione, il comitato congiunto di controllo e, se del caso, l'autorità di audit nello svolgimento delle rispettive funzioni. In particolare, informa i potenziali beneficiari in merito alle opportunità di finanziamento nell'ambito dei programmi e assiste i beneficiari nell'attuazione del progetto. Può essere altresì designato come organismo intermedio di cui all', paragrafo 3.
3. In seguito a una decisione dei paesi partecipanti, possono essere istituiti uffici locali in detti paesi. Il loro ruolo è descritto nel programma e può comprendere attività di comunicazione, informazione, assistenza all'autorità di gestione per la valutazione dei progetti e follow-up dell'attuazione. Non è possibile in alcun caso affidare a un ufficio locale un compito che implichi l'esercizio di pubblici poteri o l'uso di poteri discrezionali di valutazione dei progetti.
4. Il funzionamento del segretariato tecnico congiunto e degli uffici locali è finanziato attraverso gli stanziamenti destinati all'assistenza tecnica.
Storico versioni
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