Art. 20
Designazione delle autorità e degli organismi di gestione
In vigore dal 18 ago 2014
Designazione delle autorità e degli organismi di gestione
1. I paesi partecipanti designano un'autorità pubblica o un organismo pubblico nazionale, regionale o locale, o un'entità di diritto privato con attribuzioni di servizio pubblico, come autorità di gestione. La stessa autorità di gestione può essere designata per più di un programma.
2. I paesi partecipanti designano un'autorità pubblica, o un organismo pubblico nazionale, regionale o locale funzionalmente indipendente dall'autorità di gestione, quale autorità di audit unica. L'autorità di audit è situata nello Stato membro che ospita l'autorità di gestione. La stessa autorità di audit può essere designata per più di un programma.
3. Possono essere designati uno o più organismi intermedi per l'esecuzione di determinati compiti dell'autorità di gestione sotto la responsabilità di quest'ultima. I relativi accordi tra l'autorità di gestione e gli organismi intermedi sono registrati formalmente per iscritto. L'organismo intermedio garantisce la propria solvibilità e competenza nel settore interessato, nonché la propria capacità di gestione amministrativa e finanziaria.
4. I paesi partecipanti stabiliscono nei sistemi di gestione e di controllo e, se del caso, nelle convenzioni di finanziamento di cui agli e/o negli accordi di cui all' le norme che disciplinano le proprie relazioni con l'autorità di gestione e con l'autorità di audit, le relazioni tra dette autorità e le relazioni tra queste ultime e la Commissione.
5. Lo Stato membro in cui si trova l'autorità di gestione può, di propria iniziativa, designare un organismo di coordinamento incaricato di mantenere i contatti con la Commissione e informarla, coordinare le attività degli altri organismi designati competenti e promuovere l'applicazione armonizzata del diritto applicabile.
6. Ciascun paese partecipante designa:
a)
un'autorità nazionale incaricata di coadiuvare l'autorità di gestione nella gestione del programma, in conformità del principio di sana gestione finanziaria;
b)
un punto di contatto per i controlli incaricato di coadiuvare l'autorità di gestione nel controllo del rispetto degli obblighi derivanti dal programma;
c)
un rappresentante presso il gruppo dei revisori di cui all', paragrafo 2;
d)
rappresentanti presso il comitato congiunto di controllo di cui all'.
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