Art. 20

Designazione delle autorità e degli organismi di gestione

In vigore dal 18 ago 2014
Designazione delle autorità e degli organismi di gestione 1.   I paesi partecipanti designano un'autorità pubblica o un organismo pubblico nazionale, regionale o locale, o un'entità di diritto privato con attribuzioni di servizio pubblico, come autorità di gestione. La stessa autorità di gestione può essere designata per più di un programma. 2.   I paesi partecipanti designano un'autorità pubblica, o un organismo pubblico nazionale, regionale o locale funzionalmente indipendente dall'autorità di gestione, quale autorità di audit unica. L'autorità di audit è situata nello Stato membro che ospita l'autorità di gestione. La stessa autorità di audit può essere designata per più di un programma. 3.   Possono essere designati uno o più organismi intermedi per l'esecuzione di determinati compiti dell'autorità di gestione sotto la responsabilità di quest'ultima. I relativi accordi tra l'autorità di gestione e gli organismi intermedi sono registrati formalmente per iscritto. L'organismo intermedio garantisce la propria solvibilità e competenza nel settore interessato, nonché la propria capacità di gestione amministrativa e finanziaria. 4.   I paesi partecipanti stabiliscono nei sistemi di gestione e di controllo e, se del caso, nelle convenzioni di finanziamento di cui agli e/o negli accordi di cui all' le norme che disciplinano le proprie relazioni con l'autorità di gestione e con l'autorità di audit, le relazioni tra dette autorità e le relazioni tra queste ultime e la Commissione. 5.   Lo Stato membro in cui si trova l'autorità di gestione può, di propria iniziativa, designare un organismo di coordinamento incaricato di mantenere i contatti con la Commissione e informarla, coordinare le attività degli altri organismi designati competenti e promuovere l'applicazione armonizzata del diritto applicabile. 6.   Ciascun paese partecipante designa: a) un'autorità nazionale incaricata di coadiuvare l'autorità di gestione nella gestione del programma, in conformità del principio di sana gestione finanziaria; b) un punto di contatto per i controlli incaricato di coadiuvare l'autorità di gestione nel controllo del rispetto degli obblighi derivanti dal programma; c) un rappresentante presso il gruppo dei revisori di cui all', paragrafo 2; d) rappresentanti presso il comitato congiunto di controllo di cui all'.
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